Gli operatori economici soggetti agli obblighi di cui al capo VII del Regolamento adottano e mantengono strategie relative al dovere di diligenza proporzionate alla dimensione aziendale, al rischio e al settore di attivita', al fine di individuare, prevenire e mitigare i rischi effettivi e potenziali connessi all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, secondo le previsioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento. L'autorita' competente in materia di vigilanza del mercato e le autorita' incaricate del controllo si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' di ogni altro potere previsto dalla normativa vigente, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al comma 1. Qualora l'autorita' di vigilanza accerti che un operatore economico non adempie agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli 48, 49 e 50 del Regolamento, notifica all'operatore le relative non conformita' e lo invita a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni. Acquisite le osservazioni, l'autorita' di vigilanza comunica all'operatore economico le decisioni assunte e i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali devono essere adottate le eventuali misure correttive, adeguate e proporzionate, volte a porre fine alla non conformita'. Se la non conformita' permane e non vi sono altri mezzi efficaci per porvi fine, l'autorita' di vigilanza adotta, con decisione motivata, tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle batterie e puo' disporre il ritiro o il richiamo delle stesse.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29~art16 · fonte del testo

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