Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1994 al 16 settembre 2003. 311 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nei casi di mancato rispetto da parte degli utenti degli obblighi connessi all'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 5, comma 2, e di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utente, l'organismo di telecomunicazioni puo' rifiutare, sospendere e ridurre la fornitura di linee affittate ovvero sospendere e ridurre la disponibilita' delle prestazioni delle linee stesse. L'utente ha facolta' di presentare ricorso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale. Nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi da parte dell'utente, diverse da quelle enunciate al comma 1, ove l'organismo di telecomunicazioni ritenga che debba essere adottato un provvedimento di rifiuto, sospensione e riduzione della fornitura di linee affittate ovvero di sospensione e riduzione della disponibilita' delle prestazioni delle linee stesse, deve comunicare la sua intenzione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, ed all'utente interessato. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, convoca le parti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. Le parti possono rappresentare i loro punti di vista in forma scritta o orale. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Segretariato generale, adotta la sua decisione entro trenta giorni dalla data di convocazione delle parti e la comunica alle parti stesse entro una settimana dall'adozione. La decisione e' esecutoria dopo la sua comunicazione agli interessati. Qualora l'organismo di telecomunicazioni utilizzi linee affittate per la fornitura di servizi di telecomunicazioni non coperti da diritti speciali o esclusivi, lo stesso tipo di linee affittate deve essere fornito alle stesse condizioni a chiunque ne faccia richiesta. Qualora, in risposta ad una richiesta particolare, l'organismo di telecomunicazioni ritenga che sia possibile aderire alla richiesta stessa applicando, pero', tariffe e condizioni di fornitura diverse da quelle precedentemente dichiarate e pubblicate, secondo quanto previsto dall'art. 3, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, per l'applicazione delle anzidette particolari tariffe e condizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;289~art7 · fonte del testo

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