Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 2004 al 29 dicembre 2009. 335 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di professionalita' e competenze utili allo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, e di personale docente di comprovata professionalita' collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Puo', inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attivita' di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalita' specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi. I docenti di cui al comma 1 devono comunque essere scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra esperti di comprovata professionalita' italiani o stranieri. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal direttore della Scuola, sentiti gli eventuali responsabili di area, con le modalita' stabilite nelle delibere di cui all'articolo 5. Gli incarichi ai docenti della Scuola collocati in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, sono conferiti dal direttore sentito il comitato operativo. I docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico sono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza dell'eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento. Con le delibere di cui all'articolo 5 puo' essere stabilito un incremento del compenso, anche ad effetto limitato nel tempo e nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola. Tale incremento e' posto a carico del bilancio della Scuola mediante utilizzo delle risorse derivanti per attivita' svolte per conto terzi. Ai docenti incaricati di responsabilita' di area, nonche' di altri specifici incarichi per il funzionamento della Scuola, spetta un compenso stabilito con le delibere di cui all'articolo 5 in misura comunque non superiore ad un quinto del compenso spettante al direttore. Tale compenso e' posto a carico del bilancio della Scuola. Il numero complessivo dei docenti di cui al com-ma 4 non puo' superare le trenta unita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;287~art4 · fonte del testo

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