Art. 1 — Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178.
Abrogato dal 29 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178.
Abrogato dal 29 dicembre 2009
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3 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 2004 al 29 dicembre 2009. 559 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - e' un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. Sono compiti della Scuola:
tolto: a) il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;
tolto: b) la cura dell'organizzazione dei cicli di attivita' formativa iniziale dei dirigenti dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;
tolto: c) la cura delle attivita' di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;
tolto: d) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nonche', su richiesta, di attivita' di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attivita' formativa. La Scuola valuta altresi', su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, la qualita' delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attivita' di monitoraggio;
tolto: e) il coordinamento delle attivita' delle scuole pubbliche statali di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo e l'individuazione e l'attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonche' la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati;
tolto: f) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi, la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
tolto: g) lo svolgimento, su richiesta, di attivita' di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi;
tolto: h) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, universita' e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e societa' private, di attivita' di ricerca e studio nell'ambito dei propri fini istituzionali, nonche' la pubblicazione di ricerche e studi, anche attraverso apposite convenzioni con case editrici. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Scuola per il coordinamento delle attivita' di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attivita' di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa puo' promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;287~art1 · fonte del testo
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