Art. 14 — Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1969 al 16 dicembre 2010. 290 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano con l'inizio dell'anno scolastico di prima applicazione della presente legge. I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale, avranno la precedenza assoluta nelle nomine e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9. Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti agli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, mantengono la loro efficacia. La norma di cui al comma precedente e' estesa agli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte che abbiano ottenuto la nomina a tempo indeterminato a norma della ricordata legge 15 febbraio 1963, n. 354. Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine annuali o triennali o di conferma conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354; nonche' le nomine annuali conferite dai consigli di amministrazione al personale docente e tecnico-pratico gia' in servizio nelle scuole ed istituti gestiti dal soppresso Ente nazionale per l'educazione marinara. Agli insegnanti di cui al comma precedente non si applica la norma contenuta nell'articolo 7, comma secondo, della presente legge. Gli insegnanti contemplati dall'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, sono trattenuti in servizio come incaricati a tempo indeterminato per le cattedre, i posti e le ore d'insegnamento, di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle scuole statali interne dei convitti nazionali o in altre scuole statali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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