Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2006 al 29 dicembre 2009. 1298 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: Sono organi della Scuola:

tolto: a) il comitato di indirizzo;

tolto: b) il direttore;

tolto: c) il comitato operativo;

tolto: d) il dirigente amministrativo. Il comitato di indirizzo e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica ove nominato, ovvero da un loro rappresentante, ed e' composto come segue:

tolto: a) dal direttore;

tolto: b) dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante;

tolto: c) dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: d) dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante;

tolto: e) dal presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane o da un suo rappresentante;

tolto: f) dal presidente dell'Accademia dei Lincei o da un suo rappresentante;

tolto: g) dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o da un suo rappresentante. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La partecipazione alle riunioni del comitato non da' titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato di indirizzo e' riunito su convocazione del presidente e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma di massima di cui all'articolo 6, comma 1. Ogni componente ha facolta' di richiedere la convocazione del comitato di indirizzo, motivandone le ragioni. Il comitato di indirizzo ha le seguenti attribuzioni:

tolto: a) fornisce gli indirizzi sulle attivita' della Scuola;

tolto: b) approva il programma annuale, presentato dal direttore, di cui all'articolo 6, comma 1;

tolto: c) adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5. Alle riunioni del comitato di indirizzo puo' essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, per le questioni inerenti alla sua diretta competenza. Il direttore ha la legale rappresentanza della Scuola ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato. Il direttore e' scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, professori universitari ordinari di ruolo o soggetti equiparati, magistrati ordinari, amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, avvocati dello Stato almeno alla terza classe di stipendio e consiglieri parlamentari. Il direttore puo' essere, altresi', scelto tra soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il direttore resta in carica fino a quattro anni e puo' essere confermato. Il direttore, in qualita' di vertice dell'istituzione, in attuazione del programma annuale di cui all'articolo 6, comma 1, assicura lo svolgimento delle attivita' istituzionali ed e' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5. Il comitato operativo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da tre membri nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i componenti del comitato di indirizzo. La competenza in ordine alla nomina non puo' formare oggetto di delega. La nomina a membro del comitato operativo e la partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato operativo e' riunito su convocazione del direttore che lo presiede. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il direttore puo' invitare a partecipare alle riunioni del comitato operativo, senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, i responsabili di settore, i responsabili di area ed i responsabili di sede, quando la loro partecipazione e' opportuna in relazione all'oggetto della riunione. Il comitato operativo e' organo consultivo del direttore sulle materie che questi intenda sottoporre al suo esame ed adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5. Il dirigente amministrativo e' scelto tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti nonche' tra persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed e' incaricato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, su proposta del direttore. Il dirigente amministrativo resta in carica per quattro anni e puo' essere confermato. Il dirigente amministrativo e' responsabile della gestione amministrativa ed esercita le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5. L'ufficio del dirigente amministrativo e' di livello dirigenziale generale. Il direttore e' coadiuvato, nell'esercizio delle attivita' didattiche e scientifiche di cui al comma 4, dai responsabili di settore, ai quali sono attribuiti specifici ambiti di attivita' per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. I responsabili di settore, in numero non superiore a sei, sono nominati dal direttore della Scuola e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive. I responsabili di settore sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori universitari e magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra chi possieda comunque una comprovata qualificazione professionale nel settore dell'alta formazione pubblica e privata, nazionale o straniera. I responsabili di settore restano in carica per due anni, salvo conferma. Ad essi possono venire affidate risorse umane e finanziarie in conformita' agli obiettivi loro assegnati. Il direttore affida ad uno di essi il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il direttore puo' comunque delegare le funzioni didattiche e scientifiche ai responsabili di settore, ivi comprese le attivita' di raccordo della Scuola con le istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali. Il direttore e i responsabili di settore, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti. Il direttore e i responsabili di settore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento del direttore e' incrementato da un'indennita' di carica stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattamento economico dei responsabili di settore e' incrementato da un'indennita' di carica stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola, con le delibere di cui all'articolo 5. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico e' definito contrattualmente con le modalita' dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili. Il direttore si avvale di responsabili di area, scelti dallo stesso nell'ambito dei docenti collocati fuori ruolo, ai quali compete assicurare la qualita' didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza. La durata degli incarichi dei responsabili di area e' stabilita dal direttore, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 5 e comunque per un periodo non superiore ai quattro anni, salvo conferma. Il loro numero non puo' essere superiore a dieci. I dirigenti della Scuola sono nominati dal direttore, sentito il comitato operativo e, per quanto di sua competenza, il dirigente amministrativo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;287~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari