A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, e' abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:

  • a)il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
  • b)l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
  • c)l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni;
  • d)gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
  • e)il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56;
  • f)il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;
  • g)il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982;
  • h)il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286~art3 · fonte del testo

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