Capo I – Riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi
- Art. 1 — Finalità
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3 — Superamento tariffe obbligatorie
- Art. 4 — Contrattazione dei prezzi
- Art. 5 — Accordi volontari
- Art. 6 — Forma dei contratti
- Art. 6-bis — Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia
- Art. 6-ter — Disciplina della sub-vettura
- Art. 7 — Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce
- Art. 7-bis — Istituzione della scheda di trasporto
- Art. 7-ter — (Disposizioni in materia di azione diretta) 1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore
- Art. 8 — Procedura di accertamento della responsabilità
- Art. 9 — Usi e consuetudini per i contratti non scritti
- Art. 10 — Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate
- Art. 11 — Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto
- Art. 11-bis — Imballaggi e unità di movimentazione
- Art. 12 — Controllo della regolarità amministrativa di circolazione