Art. 59 — Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
Abrogato dal 24 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
Abrogato dal 24 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006. 269 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
tolto: a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purche' il peso non superi le 5 tonnellate;
tolto: b) ai trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
tolto: c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma, lettera a) - del predetto testo unico;
tolto: d) ai trasporti sotto elencati: trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente; trasporti postali; trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso; trasporti di rifiuti e immondizie; trasporti di animali morti, per lo squartamento; trasporti di api e avanotti; trasporti funebri; trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali; trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicita' o all'informazione; traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale; trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione; trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art59 · fonte del testo
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