Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 299 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque pro- cede alla macellazione degli animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire centoventi milioni. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni il conduttore, il proprietario o il rappresentante legale dello stabilimento riconosciuto o autorizzato che:
tolto: a) procede alla macellazione di animali non sottoposti a preventiva ispezione veterinaria ante mortem;
tolto: b) procede alla macellazione senza la presenza del veterinario ufficiale;
tolto: c) immette al consumo umano, commercia o distribuisce per tale consumo carni prive di bollo sanitario;
tolto: d) non ottempera gli obblighi dell'autocontrollo e formazione del personale. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica a chi non osserva le disposizioni previste dall'art. 7 e dall'art. 9, comma 5. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni il conduttore, il proprietario o il rappresentante legale dello stabilimento riconosciuto o autorizzato che:
tolto: a) immette al consumo umano, commercia o distribuisce per tale consumo carni prive della certificazione commerciale di accompagnamento o del certificato veterinario attestante la provenienza delle carni;
tolto: b) viola le disposizioni relative all'ambito di commercializzazione delle carni e quelle relative alle quantita' massime di macellazione e sezionamento previste per gli stabilimenti a capacita' limitata;
tolto: c) viola gli obblighi relativi alla corretta tenuta dei registri di entrata degli animali e di scarico delle carni prodotte. La stessa sanzione di cui al comma 4, si applica a chi non ottempera agli obblighi di accompagnamento durante il trasporto o di conservazione del documento commerciale o del certificato veterinario d'accompagnamento delle carni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-18;286~art20 · fonte del testo
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