Art. 19 — Norme transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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6 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1999 al 24 novembre 2007. 351 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le domande di riconoscimento CE ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, gia' inoltrate alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro validita' ai fini della procedura di riconoscimento prevista all'art. 13. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997. Il Ministro della sanita' con proprio decreto attua le eventuali disposizioni comunitarie che modificano i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1. Fino al 31 dicembre 1994 le quantita' massime indicate all'art. 5, comma 1, sono elevate a 1000 UGB all'anno e a 20 UGB alla settimana. Fino al 31 dicembre 1994 la quantita' massima indicata all'art. 6, comma 1, e' elevata a 5 tonnellate per settimana. Nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, le citazioni dell'allegato I si intendono riferite all'allegato I al presente decreto e le parole "capitolo V", "capitolo VI", "capitolo VII", "capitolo VIII", "capitolo IX", "capitolo X, punto 57", "capitolo XI", "capitolo XIII" e "capitolo XIV", sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "capitolo VI", "capitolo VII", "capitolo VIII", "capitolo IX", "capitolo X", "capitolo XI, punto 58", "capitolo XII", "capitolo XIV", e "capitolo XV". Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili e in particolare:
tolto: a) gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49, del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
tolto: b) l'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;
tolto: c) gli articoli da 1 a 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-18;286~art19 · fonte del testo
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