Art. 18 — Norme transitorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1993 al 24 novembre 2007. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il titolare responsabile degli stabilimenti in corso d'esercizio ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' tenuto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare una istanza di riconoscimento al Ministero della sanita', con le modalita' di cui all'art. 8. La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione sanitaria rilasciata per la produzione dei prodotti d'uovo. Le istanze di cui al comma 1 vengono esaminate con le procedure di cui all'art. 8 e qualora l'istruttoria metta in evidenza l'esistenza di carenze che richiedono lavori di adeguamento, il Ministro della sanita' indica i casi nei quali si deve provvedere alla sospensione dell'attivita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;65~art18 · fonte del testo
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