L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente: "Art. 20. - 1. Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente. 2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua il processo e' monolingue. In caso contrario il processo e' bilingue. 3. Il processo bilingue prosegue monolingue nelle seguenti ipotesi:

  • a)se l'attore aderisce alla lingua scelta dalle altre parti, se ad esse comune;
  • b)se, essendosi costituiti, anche in momenti diversi, piu' convenuti o terzi interventori in lingua diversa, l'attore e i convenuti o terzi interventori che hanno scelto la medesima lingua aderiscono alla lingua scelta dalle altre parti. 4. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:
  • a)verbalmente fino alla prima udienza di trattazione ovvero, in caso di costituzione successiva, fino alla prima udienza dopo la costituzione;
  • b)mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera a). 5. In caso di riunione di piu' processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:
  • a)verbalmente alla prima udienza successiva al provvedimento di riunione dei processi;
  • b)mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera a). 6. Nel processo divenuto monolingue per adesione, le parti possono chiedere al giudice che a cura e spese dell'ufficio siano tradotti gli atti e i documenti anteriormente redatti o depositati in lingua diversa da quella in cui prosegue il processo; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti. 7. Nel processo divenuto bilingue gli atti redatti in una lingua devono essere tradotti a cura e spese dell'ufficio nell'altra lingua, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale; inoltre ciascuna parte puo' chiedere la traduzione dei documenti depositati; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti. 8. I verbali nel processo bilingue sono redatti contestualmente nelle due lingue. 9. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte e' notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale. La traduzione e' esente da bollo. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. 10. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana. 11. I testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da essi prescelta, con verbalizzazione nella sola lingua del processo in quello monolingue e nella lingua prescelta nel processo bilingue, con successiva traduzione del relativo verbale a cura e spese dell'ufficio, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale. 12. Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella propria madrelingua. 13. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.".

Testo vigente dal 14 luglio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 479/2002

    Questione infondata
    26 novembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione e 100, quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui non consente alle parti del processo civile "bilingue" di rinunciare alla stesura nelle due lingue dei verbali nonché delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice. infatti a) la disciplina censurata esprime un non irragionevole punto di equilibrio, individuato dal legislatore nella sua discrezionalità, tra tutela delle minoranze linguistiche e garanzia a un processo di ragionevole durata; b) il principio di buon andamento dei pubblici uffici non può essere invocato in relazione a norme che attengono alla funzione giurisdizionale in senso stretto; c) la norma dello Statuto speciale che consente l'uso disgiunto dell'una o dell'altra lingua non può essere invocata in relazione alla norma censurata che definisce proprio uno di quei casi in cui tale regola è stata espressamente esclusa; d) la pronuncia additiva richiesta comporterebbe una disciplina articolata e puntuale che non può che spettare al legislatore, anche alla luce della pluralità delle soluzioni possibili. - Sul principio di tutela delle minoranze linguistiche come principio fondamentale dell'ordinamento, v. citata sentenza n. 312/1983. - Sull'esigenza di stabilità dell'uso della lingua nel processo, v. citata ordinanza n. 411/1997. - In tema di principio della celerità del processo e inconvenienti di carattere pratico, v. citate ordinanze n. 408 e n. 32/2001. - Sul principio di buon andamento dei pubblici uffici e funzione giurisdizionale, v. citate ordinanze n. 431 e n. 204/2001, sentenza n. 115/2001. - Sul carattere delle norme di attuazione degli statuti delle regioni autonome, v. citate sentenze n. 353/2001, n. 160/1985 e n. 212/1984. - In tema di tutela dell'identità linguistica degli appartenenti a una minoranza riconosciuta e sulla necessità che interventi additivi vengono operati dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, v. citate sentenze n. 406/1999, n. 62/1992 e n. 28/1982.

    Art. 8 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283~art8 · fonte del testo

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