Art. 36 — Progetti comuni con Paesi terzi
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2011 al 15 dicembre 2021. 272 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, e' incentivata l'importazione di elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata. Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:
tolto: a) il sostegno e' effettuato mediante il riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della maggiore producibilita' ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia;
tolto: b) la produzione e l'importazione avviene con modalita' tali da assicurare che l'elettricita' importata contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;
tolto: c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'elettricita' importata per le finalita' di cui all'articolo 40. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' essere stabilito, salvaguardando gli accordi gia' stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e' abrogato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 199
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art36 · fonte del testo
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