Art. 10 — Requisiti e specifiche tecniche
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.
Abrogato dal 13 giugno 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.
Abrogato dal 13 giugno 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2012 al 13 giugno 2022. 317 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2. 2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualita' ecologica, le etichette energetiche e gli altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, l'allegato 2 e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La decorrenza dell'efficacia del decreto e' stabilita tenendo conto dei tempi necessari all'adeguamento alle norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto e non puo' essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 24 GENNAIO 2012aggiunto: LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N.tolto: 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N.1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. aggiunto: 199
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art10 · fonte del testo
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