Art. 35 — Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
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4 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2020 al 15 dicembre 2021. 408 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri dell'Unione europea progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia:
tolto: a) gli accordi sono promossi allorche', sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
tolto: b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni e' non superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
tolto: c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 e' assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) successivamente alla stipula di ciascun accordo. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:
tolto: a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
tolto: b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
tolto: c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalita' stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalita' connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo' comprendere operatori privati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 199
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art35 · fonte del testo
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