Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, e' ((contabilizzata)) l'importazione di elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata. ((Le importazioni non beneficiano di incentivi economici, salvo che sia espressamente previsto in accordi intergovernativi.)) Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:

  • a)il sostegno ((laddove previsto,)) e' effettuato mediante il riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della maggiore producibilita' ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia;
  • b)la quantita' di energia elettrica prodotta ed importata non ha beneficiato di regimi di sostegno del Paese Terzo dal quale proviene, diversi da aiuti agli investimenti concessi per la realizzazione degli impianti;
  • c)gli accordi sono stipulati e gestiti col fine di assicurare che l'energia prodotta e importata contribuisca al raggiungimento della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili da conseguire al 2030 rispettando in particolare le seguenti condizioni:
  • 1)una quantita' di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata e' stata definitivamente attribuita alla capacita' di interconnessione assegnata da parte di tutti i gestori del sistema di trasmissione responsabile nel paese d'origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese terzo di transito;
  • 2)una quantita' di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata e' stata definitivamente registrata nella tabella di programmazione da parte del gestore del sistema di trasmissione responsabile nella parte dell'Unione di un interconnettore;
  • 3)la capacita' nominata e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dell'impianto di cui al punto 4) si riferiscono allo stesso periodo;
  • 4)l'energia elettrica e' prodotta in impianti entrati in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da impianti che sono stati ristrutturati, accrescendone la capacita', dopo tale data.
  • d)sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia da fonti rinnovabili importata;
  • e)l'energia elettrica da fonti rinnovabili in un Paese terzo e' presa in considerazione se e' stata prodotta nel pieno rispetto del diritto internazionale in un paese terzo che risulta parte della convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali o di altri trattati o convenzioni internazionali sui diritti umani;
  • f)la quota o la quantita' di energia elettrica prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un Paese terzo, computata ai fini della quota di energia rinnovabile di uno o piu' Stati membri nell'ambito della direttiva (UE) 2018/2001, e' notificata alla Commissione Europea. La quota o la quantita' non e' superiore alla quota o alla quantita' effettivamente esportata nell'Unione e ivi consumata, corrisponde alla quantita' di cui al comma 1, lettera c), punti 1) e 2), ed e' conforme alle condizioni di cui al comma 1, lettera c). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere stabilito, salvaguardando gli accordi gia' stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi. La notifica di cui al comma 1, lettera f), e' trasmessa al Paese terzo a favore del quale e' effettuata la notifica e alla Commissione europea. Gli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono abrogati.

Testo vigente dal 4 febbraio 2026

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Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 4 febbraio 2026. 1 parola tolta, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, e' tolto: incentivata aggiunto: contabilizzata l'importazione di elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata. aggiunto: Le importazioni non beneficiano di incentivi economici, salvo che sia espressamente previsto in accordi intergovernativi. Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:

a) il sostegno aggiunto: laddove previsto, e' effettuato mediante il riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199~art17 · fonte del testo

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