Art. 6 — Incentivi alla programmazione
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
15 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. 132 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi ai benefici della presente legge ai sensi della presente legge, e' concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono di cui al precedente comma e' elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo puo' essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettino lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art6 · fonte del testo
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