Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'abolizione delle frontiere tra gli Stati membri a partire dall'1 gennaio 1993, pur comportando il mutamento del luogo dei controlli veterinari e zootecnici, di cui alle direttive nn. 89/662 e 90/425 - prima effettuati alle frontiere, e ora alla partenza (di regola) o alla destinazione o anche durante il trasporto, in caso di sospetta irregolarità - non ha modificato il contenuto delle relative funzioni, le quali, essendo in definitiva dirette ad assicurare, in rapporto alla Comunità ed agli altri Stati membri, il sistema dei controlli unitariamente e complessivamente considerato ed a garantire la mutua assistenza tra Stati e la collaborazione con la Commissione CEE, devono ritenersi attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 6, lett. a, legge n. 833 del 1978. Non lede pertanto l'autonomia regionale che i d.lgs. n. 27 e n. 28 del 1993, emanati in attuazione, rispettivamente, della direttiva Comunitaria n. 89/608 e alle sopracitate direttive nn. 89/662 e 90/425 - in forza della delega di cui all'art. 47, l. n. 142 del 1992 - abbiano riservato, secondo le disposizioni delle direttive stesse, all'autorità statale (Ministero della sanità e uffici periferici) la competenza allo svolgimento delle attività di controllo veterinario e zootecnico e di collaborazione con gli Stati membri ivi previste: ciò, peraltro, conformemente all'orientamento della Corte, la quale, in proposito, ha ritenuto che l'apprezzamento delle esigenze unitarie nell'attuazione della normativa comunitaria competa agli organi centrali dello Stato, quale destinatario dell'obbligo previsto dall'art. 189 del trattato C.E.E. di assicurare anche, ove occorra, l'uniformità delle relative misure di esecuzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b e c, 8, secondo comma, lett. b, nonché dell'allegato A, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e degli artt. 2, primo comma, lett. f e g, e 5, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28). - S. n. 632/1988.
Art. 2 Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica · Art. 2 Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari · Art. 5 Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari · Art. 76 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1999 al 19 marzo 2021. 565 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'autorita' competente applica le seguenti misure di controllo:
tolto: a) nel luogo di destinazione controlli veterinari a sondaggio in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 3, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;
tolto: b) durante il trasporto, limitatamente ai casi di sospetto di infrazione, i controlli ritenuti necessari, i controlli ritenuti necessari incluso il controllo di conformita' dei mezzi di trasporto;
tolto: c) per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato A, parte I originari di un altro Stato membro oltre alle misure di controllo di cui alle lettere a) e b);
tolto: 1) se destinati ad uno stabilimento posto sotto la responsabilita' di un veterinario ufficiale, accerta che vi siano ammessi solo prodotti che rispondano, per quanto riguarda la bollatura e i documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3, e 4, se si tratta di prodotti di cui all'allegato A, parte I, oppure B, che siano muniti del documento previsto dalla normativa nazionale, se si tratta dei prodotti di cui all'allegato B, parte I;
tolto: 2) se destinati ad un intermediario autorizzato che procede al frazionamento delle partite o ad un'impresa commerciale con piu' succursali o ad uno stabilimento non soggetto a controllo permanente, ai sensi della legislazione vigente, la verifica della presenza dei bolli, del certificato o dei documenti di cui alla lettera c), numero 1), avviene sotto la responsabilita' dei relativi titolari, che sono tenuti a segnalare alla competente autorita' qualsiasi irregolarita' o anomalia, prima del frazionamento della partita o della commercializzazione dei prodotti;
tolto: 3) nei casi di destinazione diversa da quella indicata ai numeri 1) e 2), e in particolare in caso di scarico parziale durante il trasporto, la partita, deve essere accompaganta dall'originale del certificato di cui all'art. 3, comma 1. I destinatari di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), sono tenuti a fornire le garanzie stabilite nella convenzione stipulata con gli uffici di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, al momento della registrazione preliminare prevista dal comma 4. Fatto salvo l'art. 4, per i prodotti di cui all'allegato A, parte I, per i quali gli Stati membri hanno la facolta' di mantenere in vigore la normativa nazionale in attesa di disposizioni comunitarie e per i prodotti dell'allegato B, parte I, l'introduzione nel territorio e' subordinata all'applicazione da parte degli stabilimenti di origine delle norme vigenti nella normativa italiana nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato di Roma. Gli operatori primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti:
tolto: a) sono soggetti a preventiva registrazione;
tolto: b) tengono un registro in cui iscrivere le consegne;
tolto: c) sono tenuti ai fini dei controlli di cui al comma 1, a segnalare all'autorita' competente l'arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, entro i termini stabiliti dall'autorita' stessa;
tolto: d) conservano per un periodo non inferiore a sei mesi, e comunque per tutto il periodo di validita' del prodotto, i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 3, in modo da poterli presentare all'autorita' competente a richiesta della stessa. In attesa che la Comunita' economica europea stabilisca le modalita' di applicazione del presente articolo, gli operatori di cui al comma 4 sono tenuti all'osservanza del comma stesso. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta le disposizioni emanate dalla Comunita' economica europea sulle modalita' di applicazione del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 23
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-01-30;28~art5 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.