Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 382/1993

    Questione infondata
    28 ottobre 1993

    L'abolizione delle frontiere tra gli Stati membri a partire dall'1 gennaio 1993, pur comportando il mutamento del luogo dei controlli veterinari e zootecnici, di cui alle direttive nn. 89/662 e 90/425 - prima effettuati alle frontiere, e ora alla partenza (di regola) o alla destinazione o anche durante il trasporto, in caso di sospetta irregolarità - non ha modificato il contenuto delle relative funzioni, le quali, essendo in definitiva dirette ad assicurare, in rapporto alla Comunità ed agli altri Stati membri, il sistema dei controlli unitariamente e complessivamente considerato ed a garantire la mutua assistenza tra Stati e la collaborazione con la Commissione CEE, devono ritenersi attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 6, lett. a, legge n. 833 del 1978. Non lede pertanto l'autonomia regionale che i d.lgs. n. 27 e n. 28 del 1993, emanati in attuazione, rispettivamente, della direttiva Comunitaria n. 89/608 e alle sopracitate direttive nn. 89/662 e 90/425 - in forza della delega di cui all'art. 47, l. n. 142 del 1992 - abbiano riservato, secondo le disposizioni delle direttive stesse, all'autorità statale (Ministero della sanità e uffici periferici) la competenza allo svolgimento delle attività di controllo veterinario e zootecnico e di collaborazione con gli Stati membri ivi previste: ciò, peraltro, conformemente all'orientamento della Corte, la quale, in proposito, ha ritenuto che l'apprezzamento delle esigenze unitarie nell'attuazione della normativa comunitaria competa agli organi centrali dello Stato, quale destinatario dell'obbligo previsto dall'art. 189 del trattato C.E.E. di assicurare anche, ove occorra, l'uniformità delle relative misure di esecuzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b e c, 8, secondo comma, lett. b, nonché dell'allegato A, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e degli artt. 2, primo comma, lett. f e g, e 5, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28). - S. n. 632/1988.

    Art. 2 Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica · Art. 2 Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari · Art. 5 Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1993 al 19 marzo 2021. 177 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Ai sensi del presente titolo si intende per:

tolto: a) "legislazione veterinaria": l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni adottate in applicazione della regolamentazione comunitaria concernenti la salute degli animali, la salute pubblica in relazione al settore veterinario, l'ispezione sanitaria degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale e la protezione degli animali;

tolto: b) "autorita' richiedente": la competente autorita' centrale di uno Stato membro che formula domande di assistenza: per lo Stato italiano, le domande di assistenza sono formulate dal Ministero della sanita' che puo' avvalersi dei suoi uffici periferici di cui all'allegato A;

tolto: c) "autorita' interpellata": la competente autorita' di uno Stato membro cui sono indirizzate domande di assistenza; per lo Stato italiano le domande di assistenza sono rivolte agli uffici di cui all'allegato A. Il Ministro della sanita' comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco in cui sono individuate le autorita' competenti di cui all'art. 1, comma 1. Gli uffici periferici di cui all'allegato A ferme restando le vigenti dotazioni organiche sono retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 23

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-01-30;27~art2 · fonte del testo

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