Art. 82 — Rinunzie e transazioni
Le sedi di certificazione ((di cui all'articolo 76)) del presente decreto legislativo sono competenti altresi' a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti stesse. (( Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo. ))
Testo vigente dal 24 novembre 2010
