L'articolo 68 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente: «Art. 68 (Rinunzie e transazioni). - 1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro gia' in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.».
Testo vigente dal 11 ottobre 2004
