Art. 21 — Modifiche all'articolo 52 del testo unico della finanza Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari
All'articolo 52 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.».
Testo vigente dal 7 ottobre 2003
