Art. 22 — Modifiche all'articolo 58 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate
All'articolo 58 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una societa' di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.».
Testo vigente dal 7 ottobre 2003
