Art. 7 — Modifiche all'articolo 30 del testo unico della finanza Offerta fuori sede
All'articolo 30, comma 3, del testo unico della finanza la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.». All'articolo 30 del testo unico della finanza il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le SGR e le societa' di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c).».
Testo vigente dal 7 ottobre 2003
