Art. 23 — Modifiche all'articolo 60 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate e non armonizzate
All'articolo 60 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le succursali di imprese di investimento, di societa' di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia.».
Testo vigente dal 7 ottobre 2003
