Art. 20 — Modifiche all'articolo 50 del testo unico della finanza Altre disposizioni applicabili
All'articolo 50 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresi' l'articolo 33, commi 3 e 4.».
Testo vigente dal 7 ottobre 2003
