Art. 19 — Modifiche all'articolo 45 del testo unico della finanza Capitale e azioni
All'articolo 45, comma 6, del testo unico della finanza dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali e' comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.».
Testo vigente dal 7 ottobre 2003
