(( All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole: "in monte;" sono aggiunte le seguenti: "il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote;". All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;". 1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: "b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa' di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

  • b-bis)i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;")) (( Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter. )) Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2, alle societa' di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto ((disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter)). Le societa' di gestione del risparmio, relativamente ai fondi gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare per l'applicazione del regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal presente decreto, dandone comunicazione alle competenti autorita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Testo vigente dal 25 novembre 2001

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Che cosa è cambiato dal 25 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 2001 al 25 novembre 2001. 290 parole tolte, 343 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: E' ammessa l'istituzione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aventi le seguenti caratteristiche:

tolto: a) abbiano ad oggetto l'investimento esclusivo o prevalenteaggiunto: All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole: "in monte;" sono aggiunte le seguenti: "il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote;". All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;

tolto: b) assumano prestiti nel limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili e diritti reali immobiliari e partecipazioni e del 20 per cento degli altri beniaggiunto: ". 1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: "b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa' di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

tolto: c) prevedano comunque la quotazione dei certificati rappresentativi per i quali il valore minimo di sottoscrizione e' fissato in 5.000 euri;

tolto: d) prevedano la possibilita' di non distribuire le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili, diaggiunto: b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e tolto: di aggiunto: delle partecipazioni in societa' immobiliaritolto: ;

tolto: e) prevedano che, nel caso in cui i certificati di partecipazione siano ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, non piu' del 45 per cento dei certificati sia detenuto da soggetti esercenti attivita' d'impresa commerciale e che non piu' del 25 per cento dei certificati siano detenuti da una persona fisica o da un soggetto non residente;

tolto: f) prevedano che, nel caso in cui i certificati di partecipazione non siano ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, almeno il 75 per cento dei certificati sia detenuto da soggetti non esercenti attivita' d'impresa commerciale e dai fondi pensione e che ciascun partecipante non possa detenere piu' del 5 per cento dei certificati. Il aggiunto: e del 20 per cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;" Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la tolto: Consob aggiunto: CONSOB adottano, ciascuno per tolto: le materie di propria competenza, i regolamenti ed i aggiunto: quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per tolto: l'istituzione degli organismi previsti dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' dettare specifiche disposizioni concernenti le categorie degli investitori cui e' destinata l'offerta dei certificati, l'assunzione di debiti e la negoziazione dei certificati nei mercati regolamentati anche in deroga ai limiti individuati nel comma 1 aggiunto: dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2, alle societa' di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto disposto tolto: dal comma 1 aggiunto: dai commi 1, 1-bis e 1-ter. Le societa' di gestione del risparmio, relativamente ai fondi gia' istituiti alla data …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-25;351~art5 · fonte del testo

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