Art. 17 — Modifiche all'articolo 43 del testo unico della finanza Costituzione e attività esercitabili
All'articolo 43, comma 1, del testo unico della finanza dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- f-ter)venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa.».
Testo vigente dal 7 ottobre 2003
