Art. 6 — Competenza per materia determinata dalla connessione

Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, e' competente per tutti il giudice superiore. La connessione non opera se non e' possibile la riunione dei processi, ne' tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 56/2010

    Questione infondata
    18 febbraio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La disposizione censurata non può ritenersi lesiva dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento fra il soggetto che, imputato di più reati in continuazione, di competenza in parte del giudice di pace e in parte di altro giudice, sarebbe costretto ad affrontare processi separati davanti a giudici diversi, e l'imputato di più reati, egualmente esecutivi del medesimo disegno criminoso, ma di competenza in parte del tribunale e in parte della corte d'assise, cui sarebbe viceversa garantito - in base all'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale - il «diritto ad un unico giudizio». Infatti, la disposizione denunciata trova la sua ratio nelle peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace, che il favor separationis mira a preservare: giurisdizione che si esprime in un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, tali da renderlo non comparabile con il procedimento davanti al tribunale e da giustificare, comunque, sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. Quanto alla lesione dell'art. 97 Cost., il parametro evocato è inconferente, in quanto il principio di buon andamento dei pubblici uffici è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, ma non anche in rapporto all'attività giurisdizionale in senso stretto. In relazione al principio del buon andamento riferito all'amministrazione della giustizia, v. citate sentenze n. 64/2009, n. 272/2009, n. 117/2007, e, con specifico riferimento alla disciplina della connessione nel processo civile, ordinanza n. 398/2000.

    Art. 6 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

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  • Sentenza n. 64/2009

    Questione infondata
    5 marzo 2009

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Invero, premesso che la disciplina della competenza per connessione appartiene, nell'ambito della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore, nel caso del procedimento dinanzi al giudice di pace la scelta limitativa dei casi di connessione, volta ad evitare il possibile svuotamento delle funzioni di tale giudice che sarebbe potuto derivare dall'attrazione delle competenze presso il giudice superiore, rinviene la propria ratio giustificatrice nelle peculiarità proprie di tale rito, caratterizzato da tratti di semplificazione e snellezza che ne esaltano la funzione conciliativa, nonché nella natura delle fattispecie crimose devolute alla giurisdizione di pace, di ridotta gravità.Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento che, nell'ambito di tale procedimento, riceverebbero il concorso formale di reati e la continuazione, trattandosi di fattispecie che descrivono fenomeni differenti sul piano naturalistico, con la conseguenza che il tertium comparationis evocato dal rimettente risulta eterogeneo. Né la disposizione impugnata può ritenersi lesiva dell'art. 3 della Costituzione sotto l'ulteriore profilo della disparità di trattamento tra il soggetto che, imputato di più reati in continuazione, di competenza in parte del giudice di pace e in parte di altro giudice, sarebbe costretto ad affrontare processi separati davanti a giudici diversi, mentre l'imputato di più reati in continuazione di competenza del tribunale o del tribunale e della corte di assise, avrebbe diritto ad un unico giudizio. Nel secondo caso, infatti, affermare che la presenza della connessione dia diritto ad un unico giudizio è improprio, poiché non comporta automaticamente il simultaneus processus , dipendendo da diversi fattori tra i quali una valutazione discrezionale del giudice che deve tener conto del possibile pregiudizio che potrebbe derivare alla sollecita definizione. Inoltre, la sensibile differenza di disciplina tra procedimento davanti al giudice di pace e procedimento ordinario trova - come già precisato - la sua ratio giustificatrice nelle peculiarità proprie della giurisdizione di pace che autorizza deviazioni dal modello ordinario. La possibilità per l'imputato, poi, nel primo caso, di chiedere in sede esecutiva l'applicazione della continuazione, esclude qualunque pregiudizio di ordine sostanziale.Non sussiste neppure la violazione dell'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo del maggiore e ingiustificato aggravio che deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa, dovendosi escludere che, nel caso in esame, alla parte vengano imposti oneri o adempimenti tali da renderne impossibile o estremamente difficile l'esercizio. Va esclusa, infine, la violazione dell'art. 97 della Costituzione, trattandosi di principio che, per giurisprudenza costante della Corte, è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto. - Sul fatto che rientra nella discrezionalità del legislatore l'identificazione dei casi e dei limiti in cui opera la connessione, vedi citata, sentenza n. 73 del 1980. - Sull'istituto della connessione in generale, vedi citate, sentenze n. 222 del 1983, n. 73 del 1980, n. 139 del 1971, n. 130 del 1963. - Sulle peculiarità del procedimento davanti al giudice di pace che giustifica sensibili deviazioni dal modello ordinario, vedi, citate, ex plurimis , sentenze n. 426 e n. 298 del 2008; ordinanze n. 28 del 2007, n. 415 e n. 85 del 2005. - Sull'esclusione della connessione nel caso previsto dall'art. 14, comma 2, cod. proc. pen., vedi citata, sentenza n. 52 del 1995. - Sull'esclusione della violazione del diritto di difesa in caso di mere difficoltà di fatto o generici incrementi delle spese difensive, vedi citate, ordinanze n. 386 del 2004 e n. 193 del 2003. - Sui rapporti tra connessione e diritto di difesa, vedi, citata, sentenza n. 198 del 1972. - Sul fatto che il principio di buon andamento non attiene all'attività giurisdizionale in senso stretto, vedi, citate, ex plurimis , sentenze n. 272 del 2008 e n. 117 del 2007; ordinanze n. 27 del 2007 e n. 455 del 2006; e con specifico riferimento alla disciplina della connessione nel processo civile, ordinanza n. 398 del 2000.

    Art. 6 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/2009

    Questione infondata
    5 marzo 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non annovera, fra i casi di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, quello dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre. Infatti, il rimettente vorrebbe trasformare l'ipotesi di reati commessi da più persone in danno reciproco - che va annoverata fra i casi di riunione dei processi pendenti nello stesso stato e grado davanti allo stesso giudice - in un caso di connessione eterogenea, atta a determinare uno spostamento della competenza per materia dal giudice di pace a quello superiore, chiedendo un intervento non imposto dai parametri evocati: non c'è, pertanto, violazione dell'art. 3 Cost., poiché né davanti al giudice di pace né davanti ai giudici superiori è prevista la possibilità di procedere alla riunione di processi relativi a reati commessi da più persone in danno reciproco, in deroga alle ordinarie regole sulla competenza; non sono violati, infine, neppure l'art. 111 Cost., poiché la norma dispiega i suoi effetti, nella stessa maniera, nei confronti di ognuna delle parti, e l'art. 25 Cost., poiché la garanzia del giudice naturale è rispettata quando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia. - Su analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 17 cod. proc. pen., v., citata, ordinanza n. 247/1998. - Sul principio del giudice naturale v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 138/2008, n. 193/2003, n. 417/2002.

    Art. 6 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art6 · fonte del testo

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