Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' inserito il seguente: "Art. 23-bis (Estinzione delle contravvenzioni). - 1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".
Testo vigente dal 18 gennaio 2000
