Art. 68 t.u.s.l. — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

  • a)con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;
  • b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
  • c)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati."

Testo vigente dal 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009. 21 parole tolte, 130 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il datore di lavoro tolto: e' punito aggiunto: e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tolto: sei a dodici aggiunto: tre a sei mesi o con l'ammenda da tolto: 4.000 a 16.000 aggiunto: 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;

b) con l'arresto da tolto: tre a sei aggiunto: due a quattro mesi o con l'ammenda da tolto: 2 aggiunto: 1.000 a tolto: 10.000 aggiunto: 4.800 euro per la violazione degli articoli 64aggiunto: , comma 1, e 65, commi 1 e 2;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: 1.000 a 2.500 aggiunto: 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2. aggiunto: La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati."

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art68 · fonte del testo

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