Il datore di lavoro non deve consentire, sia in fase di nuove applicazioni sia in fase di ripristino di coibentazioni, l'uso di materiali contenenti amianto, ne' aria compressa per pulizie di qualunque tipo nel corso o alla fine dei lavori di coibentazione. Il datore di lavoro provvede affinche':

  • a)il materiale costituito da fibre minerali artificiali (MMMF), quali fibra di vetro, lana di vetro e di roccia, fibre ceramiche o altro, che si puo' presentare sotto forma di materassini, di cordolo, di coppella preformata, di foglio, di pannello, ed altro, non sia accumulato nei locali di lavoro in quantita' superiore a quella necessaria per la lavorazione e protetto in idonee condizioni;
  • b)nelle operazioni di taglio, sagomatura e adeguamento dimensionale dei materiale di cui alla lettera a), per la successiva applicazione, in caso di formazione di polveri di qualunque specie, siano adottate misure volte a impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri derivanti;
  • c)i locali di lavoro siano puliti mediante aspiratori a fine turno e non contemporaneamente all'applicazione o installazione dei materiali;
  • d)i locali in cui sono eseguite operazioni di coibentazione di consistente entita' e durata o interventi con materiali che possano disperdere fibre siano isolati dai locali in cui si eseguono altre lavorazioni;
  • e)le operazioni di taglio ed incollaggio di pannelli in poliuretano e l'applicazione di schiume poliuretaniche siano effettuate usando idonei sistemi di aspirazione alla fonte, e gli addetti alla lavorazione siano dotati di tute monouso e idonei respiratori a filtro.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272~art52 · fonte del testo

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