Art. 19 — Uso dei trasportatori pneumatici
Il datore di lavoro, per l'uso dei trasportatori pneumatici, provvede affinche':
- a)le aperture d'entrata dell'aria delle soffiere e dei ventilatori aspiranti siano protette con robusti graticci o griglie metalliche;
- b)ogni mezzo di aspirazione sia dotato di un idoneo strumento di misura della depressione che dia all'operatore un'indicazione visiva in qualunque momento dello stato della depressione;
- c)ogni mezzo di aspirazione sia in grado di emettere un segnale acustico a qualsiasi persona che lavori nelle vicinanze quando la depressione scende all'80% o meno del valore di regime stabilito o nella eventualita' che una pompa di aspirazione cessi di funzionare;
- d)il dispositivo di aspirazione sia usato solamente sul tipo di merce particolarmente adatta ad essere trattenuta o aspirata con la depressione o, altrimenti, su carichi che abbiano una superficie idonea per la presa a "ventosa";
- e)durante le operazioni di aspirazione, nessuna persona possa accedere nella stiva o in qualsiasi altro luogo dove possa esservi un cedimento del carico o parte di esso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).
Testo vigente dal 9 agosto 1999
