Art. 41 — Galleggianti adibiti a lavori di manutenzione
Il datore di lavoro provvede affinche':
- a)le opere provvisionali, installate sui galleggianti, siano solidali con il galleggiante stesso, su cui devono essere previste apposite sedi di ancoraggio e adeguati tiranti;
- b)i ponteggi, facenti parte delle opere provvisionali del galleggiante, siano protetti su tutti i lati da robusto parapetto ed idoneo fermapiede.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
