Art. 40 — Parapetti dei bacini galleggianti
Il datore di lavoro provvede affinche':
- a)i bacini galleggianti siano provvisti di piani percorribili di sommita' di parapetto normale su tutti i lati verso il vuoto;
- b)il parapetto verso l'interno del bacino sia abbattibile per consentire le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in entrata o in uscita;
- c)le scale fisse, a gradini, poste all'interno dei bacini, siano, altresi', fornite di parapetto.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
