Art. 43 — Impianti elettrici all'interno dei bacini galleggianti
Il datore di lavoro provvede che ogni impianto elettrico, posizionato sulla platea del bacino galleggiante, necessario all'esecuzione dei lavori, sia a tensione di sicurezza non superiore a 50 V o munito di idonea protezione differenziale.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
