Art. 42 — Impianti elettrici della nave
Il datore di lavoro, ove un impianto elettrico della nave venga alimentato da energia elettrica dall'esterno, provvede affinche':
- a)tutti i circuiti per ricevere l'energia elettrica siano dotati di idonea protezione di sicurezza;
- b)tutti i circuiti prima di essere inseriti siano ispezionati al fine di accertarne l'idoneita' a ricevere energia elettrica da terra in condizioni di sicurezza;
- c)se la nave si trova in bacino galleggiante, essa sia messa a terra.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
