Art. 10 — Spazio libero per l'accesso alle stive
Il datore di lavoro deve:
- a)in corrispondenza dei battenti o mastre dei boccaporti dei corridoi lasciare libero uno spazio di larghezza non inferiore a 80 cm per poter raggiungere i mezzi di accesso alle stive;
- b)per le navi aventi merci in coperta prendere opportune misure atte a rendere possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
