Art. 27 — Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci congelate o refrigerate

Il datore di lavoro provvede affinche':

  • a)i pompaggi di alimentazione del circuito frigorifero cessino prima dell'inizio delle operazioni nell'ambiente interessato;
  • b)quando all'interno della stiva o locale' o contenitore frigorifero la temperatura e' inferiore a -14°c, il tempo di impiego dei lavoratori addetti alla movimentazione delle merci all'interno di detti locali sia contenuto in modo da garantire condizioni di sicurezza e di salute;
  • c)non siano effettuate operazioni quando la temperatura all'interno della stiva o cella frigorifera e' inferiore a -22°c.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272~art27 · fonte del testo

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