Art. 27 — Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci congelate o refrigerate
Il datore di lavoro provvede affinche':
- a)i pompaggi di alimentazione del circuito frigorifero cessino prima dell'inizio delle operazioni nell'ambiente interessato;
- b)quando all'interno della stiva o locale' o contenitore frigorifero la temperatura e' inferiore a -14°c, il tempo di impiego dei lavoratori addetti alla movimentazione delle merci all'interno di detti locali sia contenuto in modo da garantire condizioni di sicurezza e di salute;
- c)non siano effettuate operazioni quando la temperatura all'interno della stiva o cella frigorifera e' inferiore a -22°c.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
