Art. 24 — Utilizzazione delle pallets
Il datore di lavoro provvede affinche' le pallets, comprese quelle "a perdere", siano:
- a)di buona e di adeguata resistenza allo scopo per cui sono impiegate;
- b)mantenute in buono stato di conservazione;
- c)impiegate in modo appropriato. Il datore di lavoro provvede, altresi', affinche':
- a)nell'alzata il carico sia ben bilanciato e le braghe, stringendosi, non danneggino il carico e le stesse pallets;
- b)per l'accatastamento, con non piu' di quattro pallets cariche, sia costituita una solida base sul pavimento, o sul ponte, o sopra le precedenti pallets;
- c)i forcali dei carrelli per la movimentazione penetrino nelle pallets per una profondita' pari al 75% della sua larghezza parallelamente ad essa;
- d)le pallets a perdere non siano reimpiegate; qualora esse siano reimpiegabili, le stesse siano maneggiate accuratamente e sistemate con ordine.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
