Art. 18 — Uso dei trasportatori meccanici continui
Il datore di lavoro provvede affinche':
- a)i trasportatori meccanici continui, nei punti di carico e scarico, alla testa motrice e a quella di rinvio, nonche' in altri punti, siano dotati di appropriati dispositivi per il rapido arresto dell'apparecchio;
- b)i comandi per la manovra di due o piu' trasportatori meccanici continui che lavorano in serie, consentano che il movimento s'interrompa, anche quando uno di essi si arresta;
- c)ogni inizio e ripresa del movimento, quando i trasportatori si prolungano fuori del campo visivo dei posti di comando, sia preceduto da un segnale convenuto, ottico od acustico;
- d)i trasportatori meccanici continui siano dotati di dispositivi atti ad evitare l'accumulo e la fuoriuscita del materiale e siano facilmente individuabili e raggiungibili senza pericolo i punti di lubrificazione ed ingrassaggio.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
