Il datore di lavoro mette a disposizione mezzi di accesso a bordo aventi le seguenti caratteristiche:

  • a)larghezza minima di 0,55 m.;
  • b)corrimano ai lati o barriere di protezione laterali di altezza netta minima non inferiore a 0,80 m.;
  • c)listelli antisdrucciolo e di tipo fisso;
  • d)sistemi di illuminazione;
  • e)rete di protezione da posizionarsi in corrispondenza del punto terminale dei mezzi al di sotto degli stessi.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272~art8 · fonte del testo

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