Art. 8 — Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave
Il datore di lavoro mette a disposizione mezzi di accesso a bordo aventi le seguenti caratteristiche:
- a)larghezza minima di 0,55 m.;
- b)corrimano ai lati o barriere di protezione laterali di altezza netta minima non inferiore a 0,80 m.;
- c)listelli antisdrucciolo e di tipo fisso;
- d)sistemi di illuminazione;
- e)rete di protezione da posizionarsi in corrispondenza del punto terminale dei mezzi al di sotto degli stessi.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
