Il datore di lavoro non puo' far lavorare nella stessa stiva piu' di una squadra alla volta, a meno che il lavoro non si svolga in sezioni non adiacenti situate in modo tale che la distanza fra i ganci dei rispettivi mezzi di sollevamento risulti comunque non inferiore a 6 metri e sempreche' non sussista la possibilita' di contatto tra mezzi di sollevamento al massimo sbraccio. Non puo', altresi', impiegare nella medesima stiva piu' di due squadre dislo- cate a livelli diversi, ma sovrastanti.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272~art13 · fonte del testo

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