Art. 3 — Forme di collaborazione
Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, presta attivita' di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' attivita' di consulenza anche con la partecipazione dei responsabili di settore degli Uffici Territoriali del Governo, gia' competenti per la trattazione della materia, per assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo. Qualora, alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, non siano ancora state trasferite le risorse finanziarie ed umane di cui agli articoli 4 e 6, comma 1, la Regione puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, delle strutture degli Uffici Territoriali del Governo.
Testo vigente dal 11 dicembre 2002
