Art. 2 — Forme di collaborazione
Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attivita' di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' attivita' di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore gia' competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo.
Testo vigente dal 8 luglio 2005
