Art. 4 — Forme di collaborazione
Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presta attivita' di supporto per lo svolgimento delle funzioni conferite o trasferite alle province autonome con il medesimo decreto, nonche' attivita' di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore gia' competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo. Le attivita' previste dal presente comma sono realizzate senza oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 11 maggio 2006
