Art. 5 — Decorrenza del trasferimento
Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro un anno dalla data di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.
Testo vigente dal 18 febbraio 2008
