Art. 94 — Affissione con mezzi informatici
In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa e' effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
